Capo II
Art. 8
Pavimenti
In vigore dal 1 mag 1956
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I pavimenti dei locali di lavoro, esclusi quelli destinati a depositi, devono avere requisiti rispondenti alle caratteristiche dell'esplosivo trattato; in particolare devono essere senza fessure, di facile pulizia e lavaggio nonché privi di elementi di ferro o di acciaio affioranti.
Qualora la natura della lavorazione lo richieda, devono essere predisposti rivestimenti a graticci.
I pavimenti devono essere raccordati alle pareti lungo i bordi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-8