Art. 9 · Trasporto dei semilavorati
Capo II

Art. 9

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Trasporto dei semilavorati

In vigore dal 1 mag 1956
. I mezzi e le attrezzature occorrenti per il trasporto dei prodotti esplodenti nel passaggio da un fase all'altra della lavorazione e nel corso delle lavorazioni stesse, devono avere requisiti che tengano conto del grado di sensibilità e delle caratteristiche dell'esplosivo nella fase in cui si trova. Essi devono essere di facile pulizia e di sicuro maneggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-9