Capo III

Art. 21

Istruzioni sull'uso degli esplosivi

In vigore dal 1 mag 1956
. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori addetti alla custodia, manipolazione ed uso degli esplosivi, istruzioni scritte sulla loro conservazione e sulle cautele particolari da adottare nell'impiego dei vari tipi usati nel cantiere. Le principali norme devono essere riportate in cartelli affissi alle porte dei depositi ed ai posti di confezionamento delle cariche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-21

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