Art. 6

In vigore dal 28 mag 1955
Le prove di esame hanno luogo nelle sedi indicate nel bando di concorso. La durata massima di ciascuna prova scritta è fissata in otto ore. Per le prove di lingua straniera la durata massima è fissata in sei ore. Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, la diramazione del tema e dei testi delle traduzioni può essere fatta anche per telegramma.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-18;366#art-6

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