Art. 7

In vigore dal 28 mag 1955
La Commissione esaminatrice dispone di 30 punti per la valutazione del tema, di 15 punti per la valutazione di ciascuna delle due traduzioni, di 30 punti per la valutazione della qualità del servizio di cui alla lettera a) dell' del presente decreto e di 10 punti per ognuno dei titoli di cui alle lettere b), c), d) del citato articolo. Per conseguire l'idoneità il funzionario deve raggiungere almeno 40 punti nelle prove d'esame e almeno 20 punti nella valutazione del servizio prestato di cui alla lettera a) del precedente . Qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto così ottenuto si aggiungono i punti di cui il candidato può eventualmente beneficiare in base ai titoli speciali di cui alle lettere b), c), d) dello stesso . La Commissione esaminatrice forma una graduatoria di merito basata sui punti ottenuti dai candidati riconosciuti idonei. Tale graduatoria è approvata con decreto del Ministro per gli affari esteri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-18;366#art-7

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