Art. 4

In vigore dal 28 mag 1955
I titoli speciali di servizio di cui all' del regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497, sono: a) la qualità del servizio; b) la prolungata permanenza nelle sedi disagiate determinate o da determinarsi ai sensi dell'art. 11 della legge 2 giugno 1927, n. 862, modificato dall'art. 18 della legge 13 febbraio 1952, n. 106; c) l'acquisita conoscenza di lingue straniere, diverse da quelle richieste come obbligatorie nell'esame di concorso per l'ammissione in carriera e da quella prevista dalla lettera b) del successivo ; d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del funzionario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-18;366#art-4

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