Art. 1

In vigore dal 28 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497, sull'istituzione del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: . I concorsi per la promozione al grado 8° del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente del Ministero degli affari esteri sono banditi con apposito decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. Ai concorsi possono partecipare i funzionari di grado 90 dello stesso ruolo con sei anni di servizio complessivo di ruolo da valutare ai sensi delle disposizioni vigenti.
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