Art. 3

In vigore dal 28 mag 1955
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore al 4° ed è composta di tre funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 6° e di un consigliere di Stato. Per le lingue straniere possono essere aggregati alla Commissione insegnanti in Istituti governativi o nell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e funzionari del Ministero degli affari esteri di grado superiore all'8°. Segretario della Commissione è un funzionario di gruppo A del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore all'8°.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-18;366#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo