Art. 8
In vigore dal 28 mag 1955
Le promozioni al grado 8° sono conferite ai funzionari che conseguono l'idoneità, nell'ordine della graduatoria e sino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 152. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-18;366#art-8