Art. 5

In vigore dal 28 mag 1955
Le prove di esame consistono: a) in una traduzione dall'italiano nella lingua nella quale il funzionario ebbe a superare l'esame di ammissione in carriera e per la quale consegui il posto in ruolo; b) in una traduzione dall'italiano in una seconda lingua del gruppo linguistico che costituisce la specializzazione del candidato; i candidati specializzati nella lingua albanese effettueranno una traduzione dall'italiano nella lingua turca; c) nello svolgimento, in lingua italiana; di un tema di un argomento di carattere generale e professionale, unico per tutti i concorrenti, i quali potranno svolgerlo con particolare riferimento alle conoscenze ed alle esperienze relative alla sede in cui si trovano, ed eventualmente a quelle in cui hanno prestato servizio, ed alle funzioni esercitate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-18;366#art-5

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