Art. 7
In vigore dal 8 gen 1955
Al personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana sistemato a ruolo in applicazione del presente decreto, è attribuito un assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti, pari all'eccedenza fra il trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità in godimento alla data di decorrenza del passaggio a ruolo, e quello per gli stessi o corrispondenti titoli spettantegli per effetto della sistemazione a ruolo. Al personale medesimo, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario ed ogni altra competenza accessoria, comunque denominata, ragguagliata allo stipendio, vengono corrisposti sulla base dello stipendio in godimento alla predetta data.
L'assegno personale di cui al precedente comma, per la parte riguardante lo stipendio, è equiparato a quelli previsti dall', comma quinto e sesto, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed è pensionabile.
Al personale a contratto speciale a tempo indeterminato sistemato a ruolo in applicazione del presente decreto, è conservata, a titolo di assegno personale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici dello stipendio, la differenza fra la retribuzione in godimento alla data di decorrenza del passaggio a ruolo e lo stipendio spettantegli per effetto della sistemazione a ruolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-22;1179#art-7