Art. 2
In vigore dal 8 gen 1955
Ai fini del computo delle 600 giornate di effettiva presenza in servizio di cui all', primo comma, lettera a), della legge 30 novembre 1952, n. 1844, dell'anzianità valutabile agli effetti dell'ordine di collocamento in ruolo ai sensi dell', secondo comma, della, legge predetta e ad ogni altro effetto previsto dalla legge stessa o da essa derivante, si tiene conto del servizio continuativo complessivamente prestato dal personale di cui al precedente fino alla data del 31 dicembre 1950, alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, con rapporto di impiego non di ruolo in qualsiasi forma costituito e comunque qualificato.
Nei confronti del personale a contratto speciale a tempo indeterminato sono, ai medesimi effetti, considerati come servizio effettivamente prestato e valutati in aggiunta all'anzianità effettiva, i seguenti periodi di tempo, calcolati sempre alla data del 31 dicembre 1950:
a) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle Forze di occupazione nei territori già di sovranità italiana in Africa;
b) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839.
Nei confronti di coloro che siano rivestiti, nelle categorie di impiego di provenienza di qualifiche corrispondenti od equiparabili a quelle del personale esecutivo ferroviario, resta, comunque, fermo l'obbligo del possesso della effettiva presenza in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai particolari effetti previsti dall', terzo comma, della legge 30 novembre 1952, n. 1844.
Il personale che non abbia già conseguito le abilitazioni di servizio o superato tutti gli esami eventualmente prescritti per la nomina alla qualifica con cui dovrà essere sistemato, dovrà provvedervi entro il termine massimo di due anni, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-22;1179#art-2