Art. 4

In vigore dal 8 gen 1955
La sistemazione a ruolo del personale di cui al presente decreto avrà luogo - a norma dell', primo comma, della legge 30 novembre 1952, n. 1844 - nelle qualifiche di prima assunzione di cui all'allegato C ai regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte. Per la determinazione della qualifica di prima assunzione da assegnare a ciascun interessato - fermo restando l'obbligo del possesso del prescritto titolo di studio alla data dell'entrata in vigore della citata legge 30 novembre 1952, n. 1844 - si applicheranno i seguenti criteri: a) il personale a contratto tipo di prima, seconda e terza categoria e quello a contratto speciale a tempo indeterminato ad esso assimilato ai sensi dell' del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300, sarà sistemato, rispettivamente, nei gruppi A, B, C e d'ordine del personale degli Uffici o nelle carriere corrispondenti per titolo di studio del personale esecutivo, tenendo conto, per quanto riguarda, la specialità del servizio, delle funzioni e mansioni inerenti alla qualifica dai singoli interessati rivestita nella categoria di provenienza alla data dell'entrata in vigore della legge 30 novembre 1952, n. 1844. Nel caso che gli interessati risultino rivestiti di qualifiche cui siano inerenti funzioni o mansioni non corrispondenti od equiparabili a quelle annesse alle qualifiche ferroviarie, si tiene conto, di massima, delle funzioni o mansioni dagli stessi effettivamente esercitate presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nella posizione di comando. Il personale eventualmente sprovvisto del prescritto titolo di studio sarà sistemato nel gruppo o carriera inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto; b) il personale a contratto tipo di quarta categoria e quello a contratto speciale a tempo indeterminato ad esso assimilato sarà sistemato nella categoria del personale subalterno degli Uffici o nelle categorie assimilabili del personale esecutivo, nelle qualifiche di prima assunzione di grado ferroviario 11°, 12°, 13° o 14° a secondo che la classe iniziale della qualifica di rispettiva appartenenza sia la prima, la seconda, la terza o la quarta, anche se di grado inferiore a quello risultante dalla predetta equiparazione fra gradi e classi, tenendo conto, per quanto riguarda la specialità del servizio, degli elementi indicati nella precedente lettera a). Rimangono, comunque, ferme, nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, le eccezioni previste dagli , terzo e quarto comma, 3, terzo comma, e 4, secondo comma, con le modifiche ad essi apportate col terzo e quarto comma dell' del presente decreto, nonché dagli della legge 30 novembre 1952, n. 184, in quanto operabili e salvo gli adeguamenti al caso specifico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-22;1179#art-4

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