Art. 3

In vigore dal 8 gen 1955
La designazione del personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato riconosciuto meritevole della sistemazione a ruolo sarà fatta a cura delle Commissioni, con la procedura, con le modalità e con le norme di cui all' della legge 30 novembre 1952, n. 1844. La valutazione del servizio prestato dal suddetto personale anteriormente alla data di decorrenza del comando presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sarà fatta in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti sulla condotta, sulla capacità e sul rendimento dei singoli interessati, compilati dal capo dell'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, relativamente ai periodi di servizio dagli stessi prestati presso il predetto Ministero e presso i cessati Governi della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, e dai competenti capi di ufficio relativamente ai periodi di servizio eventualmente prestati presso altro Amministrazioni dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-22;1179#art-3

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