Art. 5

In vigore dal 8 gen 1955
La nomina a stabile del personale di cui al presente decreto decorrerà dal 1 gennaio 1951, se al 31 dicembre 1950 gl'interessati avevano maturata l'anzianità di servizio prescritta dall', lettera a), della legge 30 novembre 1952, n. 1844; in mancanza, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sarà verificata la anzidetta condizione. Rimangono, comunque, salve le diverse decorrenze stabilite dalla citata legge, ove ricorrano le condizioni dalla stessa previste, salvo coordinamento con le disposizioni del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-22;1179#art-5

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