Art. 10

In vigore dal 8 gen 1955
Il presente decreto non si applica al personale a contratto tipo della soppressa Amministrazione dell'Africa italiana che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al precedente , abbia optato per la conservazione di tale rapporto d'impiego ai sensi ed agli effetti dell'art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l' della legge 9 luglio 1954, n. 431. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - GAVA - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 86. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-22;1179#art-10

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