Art. 6

In vigore dal 8 gen 1955
Il personale sistemato in applicazione del presente decreto verrà iscritto in ruolo in un unico ordine con il personale straordinario delle Ferrovie dello Stato di cui alla legge 30 novembre 1952, n. 1844, al posto che a ciascuno competerà, secondo la rispettiva anzianità, determinata a norma del precedente , e, per le qualifiche di grado superiore al 10°, secondo l'ordine di graduatoria che ai singoli interessati sarà assegnato a norma, dell' della citata legge.
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