Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio

Art. 25

In vigore dal 15 giu 1954
I revisori durano in carica fino al 31 dicembre 1955 e sono rieleggibili. Essi hanno le attribuzioni, gli obblighi e i diritti di cui agli articoli 2403, 2404, 2405, 2406, 2407 e 2408 del Codice civile in quanto applicabili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-25

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