Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio

Art. 27

In vigore dal 15 giu 1954
Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno riportate a nuovo nell'esercizio successivo a disposizione della Giunta esecutiva per il raggiungimento degli scopi del Comitato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-27

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