Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio
Art. 27
In vigore dal 15 giu 1954
Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno riportate a nuovo nell'esercizio successivo a disposizione della Giunta esecutiva per il raggiungimento degli scopi del Comitato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-27