Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio
Art. 30
In vigore dal 15 giu 1954
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comitato e i singoli componenti del Comitato stesso in dipendenza del presente statuto e della sua applicazione è competente il Foro di Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-30