Art. 2

In vigore dal 15 giu 1954
È approvato l'annesso statuto dell'Ente di cui all'articolo precedente, firmato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1954 EINAUDI VILLABRUNA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 87. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-rd-2

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