Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio
Art. 28
In vigore dal 15 giu 1954
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato del Comitato, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-28