Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio
Art. 22
In vigore dal 15 giu 1954
Per il miglior assolvimento dei compiti del Comitato, sono costituiti i seguenti Comitati speciali:
Comitato tecnico;
Comitato finanziario;
Comitato editoriale;
Comitato stampa e propaganda;
Comitato logistico.
I componenti dei Comitati speciali sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.
I Comitati speciali eleggono tra i loro componenti il proprio presidente.
I presidenti dei Comitati speciali e tutti i componenti di quello finanziario debbono essere membri effettivi del Comitato. Degli altri Comitati possono essere chiamati a far parte persone estranee, particolarmente qualificate.
I Comitati speciali, per quanto riguarda le loro specifiche attribuzioni, si atterranno alle norme stabilite dalla Giunta esecutiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-22