Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio
Art. 20
In vigore dal 15 giu 1954
In particolare spetta alla Giunta esecutiva:
compilare i bilanci preventivi e consuntivi;
assumere obbligazioni e impegni di qualsiasi specie e natura;
accettare contributi, donazioni e simili;
deliberare su tutte le operazioni utili per il raggiungimento degli scopi del Comitato;
coordinare l'attività dei vari Comitati speciali, e, per mandato permanente dell'assemblea dei partecipanti, stabilirne le specifiche attribuzioni e seguirne e controllarne l'attività;
fissare le direttive per l'organizzazione degli uffici;
deliberare sull'assunzione del personale, stabilendone la retribuzione.
La Giunta esecutiva può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente o al segretario generale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-20