Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio

Art. 20

In vigore dal 15 giu 1954
In particolare spetta alla Giunta esecutiva: compilare i bilanci preventivi e consuntivi; assumere obbligazioni e impegni di qualsiasi specie e natura; accettare contributi, donazioni e simili; deliberare su tutte le operazioni utili per il raggiungimento degli scopi del Comitato; coordinare l'attività dei vari Comitati speciali, e, per mandato permanente dell'assemblea dei partecipanti, stabilirne le specifiche attribuzioni e seguirne e controllarne l'attività; fissare le direttive per l'organizzazione degli uffici; deliberare sull'assunzione del personale, stabilendone la retribuzione. La Giunta esecutiva può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente o al segretario generale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-20

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