Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio

Art. 15

In vigore dal 15 giu 1954
Le assemblee sono presiedute dal presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente più anziano di età presente all'assemblea. Il segretario generale esercita le funzioni di segretario dell'assemblea. In caso di suo impedimento, dette funzioni sono esercitate da persona designata dall'assemblea dei partecipanti. Delle riunioni dell'assemblea dei partecipanti saranno redatti processi verbali con le forme previste dall'articolo 2375 del Codice civile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-15

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