Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio
Art. 13
In vigore dal 15 giu 1954
A ciascun partecipante spetta un voto.
Ogni partecipante potrà farsi rappresentare in assemblea da altro partecipante a mezzo di lettera delega.
Ogni partecipante non può rappresentare più di due partecipanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-13