Art. 13
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio

Art. 13

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In vigore dal 15 giu 1954
A ciascun partecipante spetta un voto. Ogni partecipante potrà farsi rappresentare in assemblea da altro partecipante a mezzo di lettera delega. Ogni partecipante non può rappresentare più di due partecipanti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-13