Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio
Art. 12
In vigore dal 15 giu 1954
Per la validità delle assemblee, tanto ordinarie, quanto straordinarie all'infuori dei casi in cui si debba deliberare lo scioglimento anticipato del Comitato, o si debbano apportare modifiche allo statuto, è necessario e sufficiente l'intervento in prima convocazione di almeno la metà più uno dei partecipanti.
Se l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, quella di seconda convocazione potrà deliberare sugli oggetti indicati all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Tanto in prima, quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Nei casi in cui si vogliano apportare modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, è necessaria tanto in prima, quanto in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei partecipanti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento anticipato del Comitato e la devoluzione del patrimonio è necessario tanto in prima quanto in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-12