Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio
Art. 7
In vigore dal 15 giu 1954
I componenti del Comitato cessano di far parte del Comitato stesso:
per dimissioni, da comunicarsi per lettera raccomandata al presidente del Comitato;
per decadenza, in caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto o quando dichiarino senza giustificato motivo di non accettare gli incarichi loro attribuiti dalle deliberazioni prese dall'assemblea dei partecipanti.
Sulle dimissioni o sulla decadenza dei componenti il Comitato, delibera l'assemblea dei partecipanti che decide, altresì, in merito alla decorrenza e al regolamento del rapporti.
Inoltre si intenderà come non avvenuta la nomina di quel componenti che non abbiano fatto pervenire la loro accettazione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-7