Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio
Art. 3
In vigore dal 15 giu 1954
Il Comitato potrà compiere tutte le operazioni che si rendessero necessarie o utili per il raggiungimento del proprio scopo.
Il Comitato non si propone fini di lucro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-3