Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio
Art. 5
In vigore dal 15 giu 1954
I mezzi finanziari con cui il Comitato raggiungerà i propri fini sono costituiti da contributi, donazioni e simili da parte di persone fisiche o giuridiche ed enti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-5