Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio

Art. 19

In vigore dal 15 giu 1954
La Giunta esecutiva è investita di tutti i poteri necessari per la gestione sia ordinaria che straordinaria del Comitato, fatta eccezione degli atti tassativamente riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto. La Giunta esecutiva segnatamente ha tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi del Comitato in armonia con le direttive fissate dall'assemblea dei partecipanti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-19

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