Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio
Art. 21
In vigore dal 15 giu 1954
La Giunta esecutiva si riunisce su invito del presidente e, in caso di suo impedimento, del vice presidente ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o a richiesta di un terzo dei componenti della Giunta esecutiva o del Collegio del revisori del conti Per la validità delle riunioni della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il segretario generale esercita le funzioni di segretario della Giunta esecutiva. In caso di suo impedimento, dette funzioni sono esercitate da persona designata dalla Giunta esecutiva. Delle riunioni della Giunta esecutiva saranno redatti processi verbali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-21