Art. 9

In vigore dal 17 nov 1953
È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel secondo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui all'ultimo comma del precedente , purchè abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi. Uguale beneficio è concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-24;816#art-9

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