Art. 13

In vigore dal 17 nov 1953
Gli allievi delle scuole militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica e che superino le prove di concorso sono ammessi alla Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-24;816#art-13

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