Art. 8
In vigore dal 17 nov 1953
È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei mutilati e invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa, alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
c) ai figli di militari di carriera di dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e di pensionati militari e civili dello Stato
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-24;816#art-8