Art. 8

In vigore dal 17 nov 1953
È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei mutilati e invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa, alla legge 10 agosto 1950, n. 648; b) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; c) ai figli di militari di carriera di dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e di pensionati militari e civili dello Stato
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-24;816#art-8

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