Art. 5
In vigore dal 17 nov 1953
Durante l'intera permanenza nella scuola non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cessano di appartenere alla scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-24;816#art-5