Art. 7

In vigore dal 17 nov 1953
È accordato il beneficio della intera retta gratuita agli orfani di cui al n. 1) del precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-24;816#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo