Art. 4
In vigore dal 17 nov 1953
Annualmente gli allievi delle scuole militari sono giudicati, secondo modalità stabilite dal Ministero della difesa, nei riguardi delle loro idoneità alla vita militare.
Gli allievi giudicati non idonei cessano di appartenere all'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-24;816#art-4