Art. 3

In vigore dal 17 nov 1953
Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai licei annessi alle scuole militari. I posti disponibili sono conferiti per concorso nel seguente ordine: 1) in ragione del 50% agli orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato (ivi compresi i sottufficiali in carriera continuativa delle Forze armate) deceduti in servizio e per causa di servizio; 2) in ragione del 25% ai figli di ufficiali in servizio permanente o di sottufficiali in carriera continuativa delle Forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato; 3) in ragione del 25% agli altri aspiranti. I posti non coperti con aspiranti delle rispettive categorie sono devoluti alle altre categorie in misura proporzionale alle percentuali previste ai numeri 1), 2) e 3). Entro ciascun gruppo le ammissioni si effettuano nell'ordine indicato da apposita graduatoria di merito determinata in base alla media aritmetica dei voti riportati nel conseguimento del titolo di studio prescritto. A parità di merito si tiene conto dell'esito dell'esperimento di educazione fisica di cui alla lettera d) del precedente , e, se del caso, anche del fatto di avere il candidato conseguito il titolo di studio nella prima sessione di esami.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-24;816#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo