Art. 1
In vigore dal 17 nov 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 luglio 1926, n. 1385, sull'ordinamento e gli studi nei collegi militari, quale risulta modificato dai regi decreti 3 ottobre 1929, n. 1860, 30 aprile 1934, n. 815, 23 luglio 1937, n. 1519, e 21 novembre 1940, n. 19461;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 21 febbraio 1938, n. 329;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 365, sull'ordinamento dell'Esercito;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle scuole militari sono di ordine classico e scientifico.
I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il secondo, terzo, quarto e quinto anno di liceo scientifico, integrati da un apposito corso di matematica.
Le ammissioni si effettuano esclusivamente al primo anno del liceo classico ovvero al secondo anno del liceo scientifico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-24;816#art-1