Protocollo
Art. VI
In vigore dal 23 set 1953
Le Parti contraenti accorderanno tutte le facilitazioni possibili per l'importazione e l'esportazione in ognuno dei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione e sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, impressionata, macchinari, lampade, costumi, scenari, ecc.) nonché per il soggiorno e la circolazione del personale cinematografico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;692#art-p-vi