Protocollo

Art. I

In vigore dal 23 set 1953
Protocollo sulla co-produzione italo-germanica nel campo cinematografico e scambi di Note In esecuzione dell'art. IX del protocollo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Federale Germanica e la Repubblica italiana del 1° e del 10 luglio 1952, i Governi della Repubblica Federale Germanica e della Repubblica italiana, nell'intento di agevolare la produzione di film di qualità internazionale in co-produzione italo-germanica e di facilitare specialmente il loro finanziamento e il loro sfruttamento, hanno convenuto quanto segue. Art. I L'esecuzione della co-produzione italo-germanica è prevista nella forma seguente: 1. Produzione di film gemellari. 2. Produzione di film con la partecipazione finanziaria eguale (50%) dei produttori dei due Paesi e una partecipazione equilibrata tra le due parti degli elementi artistici e tecnici. Nel primo anno della validità del presente protocollo sono previste autorizzazioni fino a dieci film, da realizzare secondo le disposizioni di detto protocollo. D'accordo fra le parti contraenti questo numero può venire aumentato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;692#art-p-i

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