Protocollo

Art. IV

In vigore dal 23 set 1953
Le coproduzioni, giusto l'art. I capoverso 1 numeri 1 e 2, beneficeranno dei seguenti vantaggi: 1. In Italia: a) saranno introdotti e sfruttati al di fuori dei contingenti e senza alcuna restrizione; b) beneficeranno di tutti i premi accordati ai film italiani; c) beneficeranno della programmazione obbligatoria e del ristorno della tassa erariale in favore degli esercenti cinema che proiettano film nazionali; d) potranno adire al credito bancario e specialmente al credito ordinario e speciale della Banca Nazionale del Lavoro - Sezione Autonoma per il Credito Cinematografico - allo stesso titolo dei film di produzione italiana, per la quota di spettanza italiana; e) potranno beneficiare delle organizzazioni di doppiaggio, lanciamento, distribuzione e controllo istituite per i film italiani in U.S.A., previo accordo con dette organizzazioni. 2. Nella Repubblica Federale Germanica: a) saranno introdotti e sfruttati al di fuori dei contingenti e senza alcuna restrizione; b) beneficeranno della programmazione obbligatoria non appena entrerà in vigore la relativa legge tedesca; c) per la quota di finanziamento di spettanza germanica potranno beneficiare delle garanzie creditizie del Governo Federale Germanico come se si trattasse di film di nazionalità germanica; d) per quanto concerne il "Predikatisierung" beneficeranno degli stessi vantaggi fiscali dei film di nazionalità germanica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;692#art-p-iv

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