Protocollo

Art. III

In vigore dal 23 set 1953
Per le co-produzioni giusta l'art. I capoverso 1 numeri 1 e 2, valgono le seguenti norme: 1. Abbisognano del consenso preventivo dei due Uffici competenti, nella Repubblica Federale Germanica del Bundersmninisterium fuer Wirtschaft, in Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Generale dello Spettacolo. Questi, prima di dare il loro benestare, si consulteranno reciprocamente. 2. Le riprese di interni ed esterni dovranno essere eseguite esclusivamente nei due Paesi, salvo eccezioni richieste dal contenuto dei film. 3. I proventi dei film nei due Paesi coproduttori saranno divisi in ragione degli apporti rispettivi. Saranno trasferiti secondo gli accordi di pagamento vigenti nei due Paesi nel momento in cui verrà effettuato il trasferimento. 4. I proventi di terzi Paesi dovranno affluire al Paese in cui ha sede il co-produttore incaricato della vendita per quel Paese se il Paese di vendita e quello di compera sono legati da un accordo di pagamento. Il conguaglio tra i due produttori, giusto l'apporto relativo alle spese di coproduzione si effettuerà tramite l'accordo di pagamento vigente tra i due Paesi al momento del trasferimento da effettuare. Se il Paese acquirente da una parte e la Repubblica Federale Germanica e la Repubblica italiana dall'altra non sono legati da un accordo di pagamento, i proventi verranno trasferiti direttamente, nella proporzione relativa, nei due Paesi produttori. 5. Nel caso dell'esportazione dei film in un Paese in cui l'importazione di film di una delle parti contraenti sia contingentata, l'esportazione, come regola, sarà imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore l'apporto finanziario del quale sia preponderante nella produzione del film. I film in cui l'apporto dei coproduttori nei due Paesi è equivalente saranno imputati nel contingente del Paese che ha possibilità maggiori di sfruttamento nel Paese d'acquisto. Qualora il contingente fosse applicato verso un solo dei due Paesi, il film sarà considerato di nazionalità del Paese verso cui non vige il contingente, indipendentemente dalla preponderanza delle produzioni di uno o dell'altro Paese. 6. I film di coproduzione, in terzi Paesi o nei Festival Internazionali, dovranno essere dichiarati coproduzioni italo-germaniche, nei titoli di testa e in tutta la pubblicità. 7. I due produttori si metteranno d'accordo in quale versione i film saranno dati ai Festival Internazionali. 8. Ambedue gli Uffici competenti si adopereranno di fare accettare questi film nei Festival Internazionali al di fuori dei contingenti assegnati ai Paesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;692#art-p-iii

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