Protocollo
Art. II
In vigore dal 23 set 1953
Per i film gemellari (art. I n. 1), valgono le seguenti disposizioni:
1. A ogni film di co-produzione, che viene prodotto nella Repubblica Federale Germanica, deve corrispondere un film prodotto nella Repubblica italiana, e viceversa.
2. Le riprese del secondo film di co-produzione devono essere iniziate al più tardi sei mesi dopo la prima proiezione in pubblico del primo film nel paese dove è stato realizzato. Col consenso di ambedue le Autorità competenti, questo termine può venire prolungato di tre mesi. Il film viene considerato come iniziato alla fine della prima settimana di ripresa.
Dal momento in cui questa condizione sarà realizzata si applicheranno retroattivamente tutti, i vantaggi del regime di co-produzione che non siano ancora stati accordati.
Previo accordo tra, le due Ditte coproduttrici, e la loro rinuncia, ad avvalersi delle facoltà di produrre un secondo film, le coproduttrici di questo secondo film possono essere ditte differenti.
Ogni cessione a titolo oneroso di detta facoltà comporta la perdita dei benefici della co-produzione per entrambi i film.
Se dopo la realizzazione del primo dei due film gemellati non viene comunque prodotto il secondo film nei termini stabiliti, il primo film perde in Italia il solo beneficio dei premi.
3. In ciascuno dei film di co-produzione gemellata l'apporto finanziario dei co-produttori di ciascun Paese sarà in relazione inversa all'apporto finanziario dell'altro film.
4. I film saranno equivalenti. La valutazione di tale equivalenza sarà fatta dagli Uffici competenti dei due Paesi, e cioè: per le spese di produzione da effettuarsi nella Repubblica Federale Germanica, il Bundesministerium fuer Wirtschaft e per le spese di produzione da effettuarsi in Italia la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione Generale dello Spettacolo - in base ai bilanci preventivi.
5. L'apporto finanziario dei co-produttori di un Paese non sarà minore del 30% delle spese di produzione.
6. L'apporto artistico e tecnico da parte tedesca e italiana in tutti e due i film dovrà essere nel complesso equivalente.
Il regista dovrà essere reciprocamente dell'uno o dell'altro Paese; egli verrà affiancato ogni volta da un aiuto regista dell'altro Paese.
Gli Uffici competenti dei due Paesi potranno, di comune accordo, consentire la presenza in un film di un artista di un terzo Paese purchè di fama internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;692#art-p-ii