Protocollo
Art. IX
In vigore dal 23 set 1953
La Commissione Mista prevista nell'art. XI del presente protocollo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Federale Germanica e la Repubblica italiana si riunirà, durante la validità del presente protocollo, per chiarire le eventuali questioni dubbie, per proporre i cambiamenti ritenuti necessari e per esaminare le condizioni di una proroga del protocollo stesso.
Le Delegazioni di ognuno dei due Paesi, componenti la Commissione Mista cinematografica, saranno composte di almeno tre persone ciascuna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;692#art-p-ix