Protocollo
Art. XIII
In vigore dal 23 set 1953
Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto della firma ed avrà effetto per un anno a partire dal 1 settembre 1952.
I trasferimenti di cui all'articolo VI continueranno ad essere regolati, anche dopo la scadenza del presente Protocollo, dall'Accordo di pagamento in vigore fra i due Paesi nel momento in cui il trasferimento viene effettuato.
Fatto a Roma il 1 luglio e a Bonn il 10 luglio 1952 in quattro esemplari di cui due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i detti testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica Federale di Germania
MALTZAN
Per il Governo della Repubblica italiana
CORRIAS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;692#art-p-xiii