Protocollo
Art. XI
In vigore dal 23 set 1953
Il presente protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma e avrà la validità di un anno a partire dal 1 settembre 1952.
La produzione e lo sfruttamento delle produzioni previste dalle norme di questo protocollo continueranno anche dopo la cessazione della validità secondo le norme dallo stesso previste.
Fatto a Bonn e a Roma rispettivamente il 25 e 15 settembre 1952 in quattro copie originali di cui due in lingua italiana e due in tedesco, i detti testi facendo ugualmente fede.
Per la Repubblica Federale Germanica
MALTZAN
Per la Repubblica italiana
CORRIAS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;692#art-p-xi