Art. 4
In vigore dal 15 lug 1953
Gli esami consistono in prove scritte e orali.
Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
a) storia moderna e contemporanea;
b) economia politica, politica economica e sociale, geografia economica;
c) diritto internazionale, pubblico e privato;
d) lingua francese;
e) lingua inglese.
L'esame delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative di cui al successivo , consiste in una composizione con l'uso del vocabolario.
I candidati hanno 8 ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere a), b), c); 4 ore per svolgere quelli di lingua estera.
L'esame orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:
a) diritto costituzionale e amministrativo italiano e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati;
b) diritto civile e commerciale; elementi di diritto penale, di procedura penale, di procedura civile e di diritto del lavoro;
c) elementi di scienza delle finanze e di statistica;
d) geografia fisica e politica.
Il programma particolareggiato per ogni singola materia di esame è fissato con decreto del Ministro per gli affari esteri e pubblicato in allegato al bando di concorso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;464#art-4